Obbligo della licenza per la vendita di prodotti alcolici
Chiunque commercializzi o usi prodotti contenenti alcool è tenuto ad osservare il T.U.A. 504/95 ed il D. Lgs. 26/2007, che prevedono tra l’altro per tali soggetti l’obbligo di un’apposita Licenza Fiscale, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane. Le attività interessate al commercio degli spiriti sono ad esempio: rivendite alimentari, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, acconciatori, estetiste, ma anche erboristerie, tabaccherie, supermercati, ipermercati, alberghi....









